Le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre nuove tipologie di rendite pensionistiche alternative alla rendita vitalizia:
Tali prestazioni, richiedibili dal 1° luglio 2026 - ad eccezione dell’erogazione frazionata, che sarà richiedibile dal 31 ottobre 2026 - vengono erogate direttamente da parte del Fondo.
Periodo transitorio
Secondo quanto previsto dall’Autorità di vigilanza, a decorrere dal 1° luglio 2026 sarà possibile presentare la domanda per le nuove prestazioni, ma l’effettivo pagamento avrà luogo una volta completato il processo di adeguamento alla nuova normativa, che avverrà con la massima tempestività possibile e comunque si concluderà entro il 31 dicembre 2026.
Durante tale periodo, l’iscritto potrà revocare la domanda di prestazione prima che il Fondo pensione proceda alla liquidazione del primo importo.
Il Fondo pensione darà notizia agli iscritti ed all’Autorità di vigilanza dell’avvenuto adeguamento.
QUANDO RICHIEDERLE
N.B. Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione sono considerati utili i periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l’Associato risulti contemporaneamente iscritto, purché tali periodi siano opportunamente dichiarati e documentati.
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(1) Il termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.
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QUANTO RICHIEDERE
N.B. Se sono state erogate delle somme a titolo di anticipazione, per le quali non si sia provveduto al reintegro, tali somme andranno a diminuire l’importo massimo erogabile in capitale con le modalità meglio dettagliate nel link che segue (clicca qui per approfondire).
Chi può ritirare comunque il 100% in capitale?
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(2) La legge ha introdotto una soglia per stabilire chi possa comunque ritirare il 100% in capitale. Se si rimane sotto questa soglia è possibile ritirare tutto in capitale, poiché si otterrebbe una rendita esigua.
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Regole operative
QUALI TIPI DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
RENDITA A DURATA DEFINITA
Il montante accumulato viene corrisposto in rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) per una durata determinata sulla base della speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta di prestazione.
L'aspettativa di vita residua non viene cioè calcolata individualmente sulla base dello stato di salute del singolo, ma utilizzando le tavole demografiche ufficiali adottate dal sistema previdenziale e assicurativo (consultabili all'interno della Comunicazione Sintetica).
In termini semplici, si considera:
Ad esempio, se un Aderente richiede la prestazione a 67 anni e la speranza di vita residua indicata dalle tavole è di 20 anni, la rendita a durata definita sarà erogata per un periodo pari a 20 anni. Il montante accumulato verrà quindi suddiviso in rate periodiche (sulla base della periodicità scelta dall’Aderente) da corrispondere per la durata prevista.
COME RICHIEDERLA
All’atto della richiesta, mediante la compilazione e l’invio al Fondo del "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie", l’Aderente potrà scegliere, tra le altre:
QUALI VANTAGGI
La rendita a durata definita consente:
IMPORTO DELLA RATA DI RENDITA A DURATA DEFINITA E GESTIONE FINANZIARIA
Durante l’erogazione della rendita il capitale residuo continuerà a essere investito nel comparto prescelto. L’importo della rata, pertanto, potrà subire incrementi o diminuzioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.
COME VIENE TASSATA
Approfondite qui la tassazione della rendita a durata definita.
PRELIEVI
In questa forma, l’Aderente potrà chiedere, al bisogno, di prelevare degli importi, nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
L’importo massimo prelevabile sarà pari, in ogni momento, alla differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati.
È possibile procedere a più prelievi nel corso dello stesso anno, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dalla normativa, e a condizione che:
Al momento della richiesta viene calcolata una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell’aderente, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Si tratta, però, di una rendita figurativa che viene utilizzata unicamente per calcolare le rate e, di conseguenza, l’importo massimo dei prelievi.
Esempio
Rendita annua teorica: 1.000 Euro
Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell’anno 1: 1.000 Euro
Prelievo anno 1: 800 Euro
Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell’anno 2: 2.000 Euro
Ammontare dei prelievi già effettuati: 800 Euro
Importo massimo prelevabile nell’anno 2: 2.000 – 800 = 1.200 Euro
Prelievo anno 2: 500 Euro
Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell’anno 3: 3.000 Euro
Ammontare dei prelievi già effettuati: 1.300 Euro
Importo massimo prelevabile anno 3: 3.000 – 1.300 = 1.700 Euro
N.B.: per semplicità l’esempio non considera le variazioni nel valore della quota del comparto di investimento del montante destinato ai prelievi, che possono incidere sul calcolo del valore massimo prelevabile.
COME RICHIEDERLI
All’atto della richiesta, mediante la compilazione e l’invio al Fondo del "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie", l’Aderente potrà scegliere, tra le altre:
QUALI VANTAGGI
I prelievi permettono un accesso più flessibile al capitale accumulato, poiché consentono all'Aderente di richiedere somme ”una tantum”, senza predeterminare fin da subito la periodicità di erogazione.
I prelievi rappresentano una sorta di "accesso a rate di capitale non ancora riscosse”. In termini più tecnici:
COME VIENE TASSATA
Approfondite qui la tassazione dei prelievi.
EROGAZIONE FRAZIONATA
A decorrere dal 31 ottobre 2026 sarà possibile richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica in forma “frazionata”.
Il montante accumulato viene corrisposto in rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) per un periodo complessivo predeterminato dall’Associato stesso, con un minimo di cinque anni.
QUANDO RICHIEDERLA
Al pensionamento, in alternativa alla liquidazione in capitale, alla rendita vitalizia o alle altre forme di rendita non vitalizia, l’Aderente può scegliere di ricevere il proprio montante accumulato attraverso rate periodiche in un intervallo di tempo complessivo non inferiore a cinque anni.
COME RICHIEDERLA
All’atto della richiesta, mediante la compilazione e l’invio al Fondo del "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie", l’Aderente potrà scegliere:
QUALI VANTAGGI
L’erogazione frazionata consente:
IMPORTO DELLA RATA DI EROGAZIONE FRAZIONATA E GESTIONE FINANZIARIA
Durante l’erogazione frazionata il capitale residuo continuerà a essere investito nel comparto prescelto. L’importo della rata, pertanto, potrà subire incrementi o diminuzioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.
COME VIENE TASSATA
Approfondite qui la tassazione dell’erogazione frazionata.
Al momento del pensionamento, la tassazione della rendita pensionistica non vitalizia dipende dalla tipologia di prestazione scelta.
Se si opta per una prestazione collegata alla vita attesa residua ISTAT, come la rendita a durata definita e i prelievi, la quota della prestazione derivante dai contributi che hanno beneficiato della deduzione fiscale è assoggettata a un’imposta sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%.
Se, invece, si sceglie una prestazione previdenziale non collegata alla vita attesa residua ISTAT, come le nuove rendite a erogazione frazionata - introdotte a decorrere dal 31 ottobre 2026 - la quota della prestazione derivante dai contributi dedotti è soggetta a un’imposta sostitutiva con aliquota del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a un’aliquota minima del 15%.
In entrambi i casi, quindi, la riduzione dell’aliquota è riconosciuta in funzione degli anni di permanenza nel fondo pensione, ma con percentuali e limiti minimi differenti a seconda della tipologia di prestazione scelta.
