Come funziona il fondo Come ritiro il denaro Rendite pensionistiche non vitalizie

Come funziona il fondo

Rendite pensionistiche non vitalizie

Le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre nuove tipologie di rendite pensionistiche alternative alla rendita vitalizia:

  • rendita a durata definita
  • prelievi
  • erogazione frazionata

Tali prestazioni, richiedibili dal 1° luglio 2026 - ad eccezione dell’erogazione frazionata, che sarà richiedibile dal 31 ottobre 2026 - vengono erogate direttamente da parte del Fondo.

 

Periodo transitorio
Secondo quanto previsto dall’Autorità di vigilanza, a decorrere dal 1° luglio 2026 sarà possibile presentare la domanda per le nuove prestazioni, ma l’effettivo pagamento avrà luogo una volta completato il processo di adeguamento alla nuova normativa, che avverrà con la massima tempestività possibile e comunque si concluderà entro il 31 dicembre 2026.
Durante tale periodo, l’iscritto potrà revocare la domanda di prestazione prima che il Fondo pensione proceda alla liquidazione del primo importo.
Il Fondo pensione darà notizia agli iscritti ed all’Autorità di vigilanza dell’avvenuto adeguamento.

 

QUANDO RICHIEDERLE

  • pensionamento + 5 anni di iscrizione al Fondo (1)
  • in alternativa alla rendita vitalizia

N.B. Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione sono considerati utili i periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l’Associato risulti contemporaneamente iscritto, purché tali periodi siano opportunamente dichiarati e documentati.

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(1) Il termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

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QUANTO RICHIEDERE

  • il 100% sotto forma di rendita pensionistica non vitalizia
  • al massimo il 50% in capitale e la restante parte sotto forma di rendita pensionistica non vitalizia

N.B. Se sono state erogate delle somme a titolo di anticipazione, per le quali non si sia provveduto al reintegro, tali somme andranno a diminuire l’importo massimo erogabile in capitale con le modalità meglio dettagliate nel link che segue (clicca qui per approfondire).

Chi può ritirare comunque il 100% in capitale?

  1. Chi al momento della pensione non abbia l'anzianità di iscrizione minima prevista per l’ottenimento della prestazione pensionistica.
  2. Chi, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, ottenga un importo annuo inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (nel 2026, pari a € 7.101,12) (2).

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(2) La legge ha introdotto una soglia per stabilire chi possa comunque ritirare il 100% in capitale. Se si rimane sotto questa soglia è possibile ritirare tutto in capitale, poiché si otterrebbe una rendita esigua.

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Regole operative

  • Le prestazioni di nuova introduzione non sono cumulabili né revocabili. Tuttavia, è possibile convertire in qualunque momento il montante residuo in una rendita vitalizia.
  • Durante l’erogazione non è possibile esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo, quali per esempio anticipazioni e trasferimenti, né effettuare dei versamenti ulteriori al Fondo.
  • In caso di premorienza dell’Aderente, l’eventuale montante residuo può essere riscattato dai soggetti designati dall’Aderente stesso all’atto della richiesta di prestazione.
  • Il comparto di investimento da cui verranno liquidate le somme a titolo di prestazione pensionistica sarà di default il Garantito, salvo diversa scelta dell’Aderente da effettuarsi all’atto della richiesta di prestazione.
  • Lo switch del comparto è sempre possibile, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento del Fondo.

 

QUALI TIPI DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 

RENDITA A DURATA DEFINITA

Il montante accumulato viene corrisposto in rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) per una durata determinata sulla base della speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta di prestazione.
L'aspettativa di vita residua non viene cioè calcolata individualmente sulla base dello stato di salute del singolo, ma utilizzando le tavole demografiche ufficiali adottate dal sistema previdenziale e assicurativo (consultabili all'interno della Comunicazione Sintetica).

In termini semplici, si considera:

  • l'età dell'Aderente al momento della richiesta di prestazione
  • il sesso 
  • la speranza di vita media residua risultante dalle tavole statistiche di riferimento

Ad esempio, se un Aderente richiede la prestazione a  67 anni e la speranza di vita residua indicata dalle tavole è di 20 anni, la rendita a durata definita sarà erogata per un periodo pari a 20 anni. Il montante accumulato verrà quindi suddiviso in rate periodiche (sulla base della periodicità scelta dall’Aderente) da corrispondere per la durata prevista.

COME RICHIEDERLA
All’atto della richiesta, mediante la compilazione e l’invio al Fondo del "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie", l’Aderente potrà scegliere, tra le altre:

  • la RENDITA A DURATA DEFINITA, opzionando questa come unica modalità di erogazione della prestazione
  • la periodicità dell’erogazione, se mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale 
  • i soggetti che possano riscattare le eventuali somme residue in caso di premorienza
  • il comparto di investimento del capitale destinato alla Rendita a durata definita (in mancanza di indicazioni diverse, il montante destinato a tale erogazione sarà investito nel comparto Garantito)

QUALI VANTAGGI
La rendita a durata definita consente:

  • la prevedibilità dei flussi finanziari, poiché durata e modalità di erogazione sono stabilite al momento della scelta
  • la possibilità di valorizzare integralmente il montante accumulato, evitando i meccanismi attuariali tipici delle rendite vitalizie legati al rischio di longevità
  • la riscattabilità delle eventuali somme residue in caso di premorienza da parte dei beneficiari designati
  • il trattamento fiscale è agevolato, con aliquota dal 15% fino a un minimo del 9% in funzione dell'anzianità di partecipazione al fondo

IMPORTO DELLA RATA DI RENDITA A DURATA DEFINITA E GESTIONE FINANZIARIA
Durante l’erogazione della rendita il capitale residuo continuerà a essere investito nel comparto prescelto. L’importo della rata, pertanto, potrà subire incrementi o diminuzioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.

COME VIENE TASSATA
Approfondite qui la tassazione della rendita a durata definita.

 

PRELIEVI

In questa forma, l’Aderente potrà chiedere, al bisogno, di prelevare degli importi, nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
L’importo massimo prelevabile sarà pari, in ogni momento, alla differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati.

È possibile procedere a più prelievi nel corso dello stesso anno, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dalla normativa, e a condizione che:

  • l’ammontare lordo del singolo prelievo sia pari ad almeno € 1.000
  • siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo prelievo
  • sia stato liquidato il prelievo precedente

Al momento della richiesta viene calcolata una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell’aderente, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Si tratta, però, di una rendita figurativa che viene utilizzata unicamente per calcolare le rate e, di conseguenza, l’importo massimo dei prelievi.

Esempio

Rendita annua teorica: 1.000 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell’anno 1: 1.000 Euro
Prelievo anno 1: 800 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell’anno 2: 2.000 Euro
Ammontare dei prelievi già effettuati: 800 Euro
Importo massimo prelevabile nell’anno 2: 2.000 – 800 = 1.200 Euro
Prelievo anno 2: 500 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell’anno 3: 3.000 Euro
Ammontare dei prelievi già effettuati: 1.300 Euro
Importo massimo prelevabile anno 3: 3.000 – 1.300 = 1.700 Euro

N.B.: per semplicità l’esempio non considera le variazioni nel valore della quota del comparto di investimento del montante destinato ai prelievi, che possono incidere sul calcolo del valore massimo prelevabile.

COME RICHIEDERLI
All’atto della richiesta, mediante la compilazione e l’invio al Fondo del "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie", l’Aderente potrà scegliere, tra le altre:

  • i PRELIEVI, opzionando questa come unica modalità di erogazione della prestazione
  • i soggetti che possano riscattare le eventuali somme residue in caso di premorienza
  • il comparto di investimento del capitale destinato all’erogazione dei prelievi (in mancanza di indicazioni diverse, tale capitale sarà investito nel comparto Garantito)

QUALI VANTAGGI
I prelievi permettono un accesso più flessibile al capitale accumulato, poiché consentono all'Aderente di richiedere somme ”una tantum”, senza predeterminare fin da subito la periodicità di erogazione.

I prelievi rappresentano una sorta di "accesso a rate di capitale non ancora riscosse”. In termini più tecnici:

  • il capitale resta investito nel fondo
  • l'iscritto può richiedere importi nel tempo
  • l'importo prelevabile non può superare, tempo per tempo, quello che si sarebbe ottenuto optando per la "rendita a durata definita"
  • il capitale residuo rimane disponibile e, in caso di decesso, può essere riscattato dai soggetti designati come beneficiari
  • il trattamento fiscale è agevolato, con aliquota dal 15% fino a un minimo del 9% in funzione dell'anzianità di partecipazione al fondo

COME VIENE TASSATA

Approfondite qui la tassazione dei prelievi.

 

EROGAZIONE FRAZIONATA    

A decorrere dal 31 ottobre 2026 sarà possibile richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica in forma “frazionata”.
Il montante accumulato viene corrisposto in rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) per un periodo complessivo predeterminato dall’Associato stesso, con un minimo di cinque anni.

QUANDO RICHIEDERLA
Al pensionamento, in alternativa alla liquidazione in capitale, alla rendita vitalizia o alle altre forme di rendita non vitalizia, l’Aderente può scegliere di ricevere il proprio montante accumulato attraverso rate periodiche in un intervallo di tempo complessivo non inferiore a cinque anni.

COME RICHIEDERLA
All’atto della richiesta, mediante la compilazione e l’invio al Fondo del "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie", l’Aderente potrà scegliere:

  • l’EROGAZIONE FRAZIONATA come unica modalità di erogazione della prestazione
  • la durata del frazionamento per un periodo non inferiore ai cinque anni
  • la periodicità dell’erogazione, se mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale
  • i soggetti che possano riscattare le eventuali somme residue in caso di premorienza
  • il comparto di investimento del capitale destinato all’erogazione frazionata (in mancanza di indicazioni diverse, il montante destinato a tale erogazione sarà investito nel comparto Garantito)

QUALI VANTAGGI
L’erogazione frazionata consente:

  • di ricevere il montante accumulato in orizzonti temporali più brevi 
  • la possibilità di valorizzare integralmente il montante accumulato, evitando i meccanismi attuariali tipici delle rendite vitalizie legati al rischio di longevità
  • la riscattabilità delle eventuali somme residue in caso di premorienza da parte dei beneficiari designati

IMPORTO DELLA RATA DI EROGAZIONE FRAZIONATA E GESTIONE FINANZIARIA
Durante l’erogazione frazionata il capitale residuo continuerà a essere investito nel comparto prescelto. L’importo della rata, pertanto, potrà subire incrementi o diminuzioni in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.

COME VIENE TASSATA
Approfondite qui la tassazione dell’erogazione frazionata.

 

risorse correlate

Faq

Come è tassata la rendita pensionistica non vitalizia?

Al momento del pensionamento, la tassazione della rendita pensionistica non vitalizia dipende dalla tipologia di prestazione scelta.

Se si opta per una prestazione collegata alla vita attesa residua ISTAT, come la rendita a durata definita e i prelievi, la quota della prestazione derivante dai contributi che hanno beneficiato della deduzione fiscale è assoggettata a un’imposta sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%.
Se, invece, si sceglie una prestazione previdenziale non collegata alla vita attesa residua ISTAT, come le nuove rendite a erogazione frazionata - introdotte a decorrere dal 31 ottobre 2026 - la quota della prestazione derivante dai contributi dedotti è soggetta a un’imposta sostitutiva con aliquota del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a un’aliquota minima del 15%.

In entrambi i casi, quindi, la riduzione dell’aliquota è riconosciuta in funzione degli anni di permanenza nel fondo pensione, ma con percentuali e limiti minimi differenti a seconda della tipologia di prestazione scelta.
 

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