Come funziona il fondo Fiscalità Rendite pensionistiche non vitalizie

Come funziona il fondo

Rendite pensionistiche non vitalizie

RENDITA A DURATA DEFINITA e PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

Dividiamo il capitale in tre parti e applichiamo l’imposta prevista dalla legge in vigore nel periodo di riferimento: 

  • quanto maturato dall’1/01/2007 in avanti 
  • quanto maturato tra l’1/01/2001 e il 31/12/2006 
  • quanto maturato fino al 31/12/2000

QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007 IN AVANTI

La rendita a durata definita e i prelievi beneficiano della fiscalità agevolata prevista per le prestazioni di previdenza complementare.

Alla parte di capitale maturato dal 1° gennaio 2007 viene applicata una tassazione sostitutiva, che va dal 15% al 9%: la tassazione si riduce cioè all’aumentare dell’anzianità di iscrizione, secondo questo schema:

  • fino al 15° anno si ha una tassazione del 15%;
  • ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%, fino ad arrivare al 9% (aliquota minima) di tassazione.

N.B. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RENDITA A DURATA DEFINITA o di PRELIEVI sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

QUANTO MATURATO DALL’1/01/2001 al 31/12/2006 E QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000

Sulla parte di capitale accumulata nei periodi evidenziati, per entrambe le prestazioni, è applicata la tassazione separata.

EROGAZIONE FRAZIONATA

Dividiamo il capitale in tre parti e applichiamo l’imposta prevista dalla legge in vigore nel periodo di riferimento: 

  • quanto maturato dall’1/01/2007 in avanti 
  • quanto maturato tra l’1/01/2001 e il 31/12/2006 
  • quanto maturato fino al 31/12/2000

QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007 IN AVANTI

Per l'erogazione frazionata è previsto un regime fiscale leggermente meno favorevole.

Alla parte di capitale maturato dal 1° gennaio 2007 viene applicata una tassazione sostitutiva, che va dal 20% al 15%: la tassazione si riduce cioè all’aumentare dell’anzianità di iscrizione, secondo questo schema:

  • fino al 15° anno si ha una tassazione del 20%;
  • ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,25%, fino ad arrivare al 9% (aliquota minima) di tassazione.

N.B. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al  2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di EROGAZIONE FRAZIONATA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

QUANTO MATURATO DALL’1/01/2001 al 31/12/2006 E QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000

Sulla parte di capitale accumulata nei periodi evidenziati è applicata la tassazione separata.

 

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