RENDITA A DURATA DEFINITA e PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI
Dividiamo il capitale in tre parti e applichiamo l’imposta prevista dalla legge in vigore nel periodo di riferimento:
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007 IN AVANTI
La rendita a durata definita e i prelievi beneficiano della fiscalità agevolata prevista per le prestazioni di previdenza complementare.
Alla parte di capitale maturato dal 1° gennaio 2007 viene applicata una tassazione sostitutiva, che va dal 15% al 9%: la tassazione si riduce cioè all’aumentare dell’anzianità di iscrizione, secondo questo schema:
N.B. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di RENDITA A DURATA DEFINITA o di PRELIEVI sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2001 al 31/12/2006 E QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000
Sulla parte di capitale accumulata nei periodi evidenziati, per entrambe le prestazioni, è applicata la tassazione separata.
EROGAZIONE FRAZIONATA
Dividiamo il capitale in tre parti e applichiamo l’imposta prevista dalla legge in vigore nel periodo di riferimento:
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007 IN AVANTI
Per l'erogazione frazionata è previsto un regime fiscale leggermente meno favorevole.
Alla parte di capitale maturato dal 1° gennaio 2007 viene applicata una tassazione sostitutiva, che va dal 20% al 15%: la tassazione si riduce cioè all’aumentare dell’anzianità di iscrizione, secondo questo schema:
N.B. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di EROGAZIONE FRAZIONATA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
QUANTO MATURATO DALL’1/01/2001 al 31/12/2006 E QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000
Sulla parte di capitale accumulata nei periodi evidenziati è applicata la tassazione separata.
