Alla maturazione dei requisiti di pensionamento nel regime obbligatorio, ricorrendo l’anzianità di partecipazione minima al Fondo, la normativa prevede che l’Aderente possa richiedere il montante finale accumulato (cioè, il montante effettivamente esistente nel Fondo):
• interamente in rendita
• fino a un massimo del 50% in capitale, e la restante parte in rendita
Al fine di quantificare l’importo massimo erogabile in capitale, la normativa prevede inoltre che le eventuali somme percepite dall’Aderente a titolo di anticipazione (qualsiasi tipologia), e non reintegrate, vengano scomputate dal montante finale accumulato.
Sul montante residuale, risultante a seguito del predetto scomputo, dovrà quindi calcolarsi il 50%, giungendo così a determinare il già citato importo massimo erogabile in capitale.
N.B. Nel computo delle somme erogate a titolo di anticipazione rientrano tutte le anticipazioni richieste – liquidate e non reintegrate –, anche in altri Fondi.
Esempio:
Montante finale accumulato: € 160.000
Totale lordo anticipazioni erogate e non reintegrate: € 50.000
IMPORTO EROGABILE IN CAPITALE
(160.000 – 50.000) x 0,5 = 55.000 (pari al 34,375% del montante finale accumulato)
IMPORTO EROGABILE IN RENDITA
160.000 – 55.000 = 105.000 (pari al 65,625% del montante finale accumulato)