Faq Prestazione in rendita

Faq

Prestazione in rendita

La finalità dei fondi pensione è erogare una rendita, ossia un versamento periodico che va a integrare la pensione pubblica.

Per accedere alla rendita bisogna avere 2 requisiti:

  • avere raggiunto il pensionamento nel sistema pensionistico pubblico
  • avere almeno 5 anni di iscrizione a Fonchim

Sì. L'aderente può chiedere fino al 50% in capitale e il restante 50% in rendita. La normativa prevede che si possa richiedere l’intero importo maturato in capitale solo se, convertendo il 70% della posizione sotto forma di rendita, questa risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale Inps.

Sì. La rendita viene liquidata finché il beneficiario è in vita, e non solo fino a esaurimento del capitale maturato.

Al momento della scelta, ogni associato dovrà decidere se vuole la rendita reversibile o non reversibile. Tale scelta, ovviamente, in base all'età e al sesso del beneficiario, influirà sull'entità della somma erogata.

In questo caso, venendo meno il rapporto di lavoro, il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma può riscattare l’intera prestazione sotto forma di capitale.

L’importo della rendita erogata dal Fondo dipende da diversi fattori.
Al capitale accumulato sono infatti applicati dei “coefficienti di trasformazione” che tengono conto dei seguenti fattori:
• età e sesso (che determinano l’aspettativa di vita media del lavoratore al momento della richiesta di prestazione)
• tutele ulteriori rispetto alla rendita vitalizia semplice per le quali il socio abbia eventualmente optato (es. reversibilità)

La rendita vitalizia non è erogata direttamente dal Fondo, ma da una società assicuratrice convenzionata con Fonchim.

Dipende dal tipo di rendita. Se è stata scelta la rendita vitalizia semplice, ad esempio, con il decesso dell'aderente si chiude l'erogazione della rendita; in altri casi invece, come per la rendita reversibile, sono previste prestazioni ulteriori a tutela dei beneficiari designati.

La copertura LTC (Long Term Care) si attiva in caso di perdita di autosufficienza dell’aderente: consiste nel raddoppio dell’importo della rendita e viene pagato fino a che l’aderente è in vita.
Alla morte dell’aderente, la copertura LTC si interrompe e la rendita (senza maggiorazione) è erogata al beneficiario, ricorrendone le condizioni, solo nei casi di rendita reversibile o certa 5/10 anni.

Quando l’aderente, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” sottoindicati:
• farsi il bagno o la doccia
• vestirsi e svestirsi
• igiene del corpo
• mobilità
• continenza
• bere e mangiare

In fase di accertamento della perdita dell’autosufficienza, ad ogni condizione dell’aderente con riferimento agli atti elementari è attribuito un punteggio, crescente al crescere della necessità di assistenza. La perdita dell’autosufficienza viene riconosciuta quando si raggiunge un punteggio di almeno 40 punti.

NON HAI ANCORA ADERITO?

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELL'ADESIONE AL FONDO FONCHIM
scopri