Il dipendente deve compilare il modulo di adesione, consegnarlo all’ufficio del personale della propria azienda, che provvederà a inviarlo a Fonchim.
Il costo dell’iscrizione è di 16 €, di cui 12 € a carico del datore di lavoro e 4 € a carico del lavoratore. Il versamento dell’intera quota viene effettuato dall’azienda insieme alla prima contribuzione.
Fonchim mette a disposizione dei suoi iscritti un’area riservata agli aderenti, attraverso cui consultare e gestire la propria posizione in autonomia, nonché effettuare il caricamento (upload) di documenti e richieste di prestazione.
Per accedervi è necessario utilizzare le credenziali – ID UTENTE e Password – fornite dal Fondo e inviate al socio, a mezzo posta, all’indirizzo indicato sul modulo di adesione, mediamente entro 30-45 giorni dalla ricezione del modulo.
Al primo accesso la password deve essere modificata.
Si può recuperare attraverso l'email o il cellulare registrati nell'area riservata:
• Entrate nell’area riservata, sezione aderenti, del nostro sito
• Cliccate su “Hai dimenticato la password?”
• Scegliete “Reset password tramite indirizzo email/cellulare”
• Inserite i dati richiesti: codice fiscale, indirizzo email/cellulare (deve essere lo stesso che avete inserito nella nostra banca dati) e cliccate su “Invia”
Nel giro di pochi secondi vi arriverà:
• un’email con un link per creare una nuova password (nel caso abbiate scelto la modalità di reset tramite email)
• un SMS con un codice OTP da inserire per creare una nuova password (nel caso abbiate scelto la modalità di reset tramite cellulare)
IMPORTANTE: in fase di reset password, a video avrete anche evidenza del vostro user ID (c.d. codice aderente).
L'adesione automatica è il nuovo meccanismo che prevede la destinazione automatica della contribuzione piena (TFR, contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) alla previdenza complementare. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204, che modifica l'art. 8 «Finanziamento» del d.lgs. 252/2005), è operativa dal 1° luglio 2026.
A differenza della normativa precedente, l'adesione automatica - in assenza di esplicita scelta entro 60 giorni dall’ assunzione - comporta il versamento della contribuzione piena: 100% del TFR maturando; il contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili; il contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili.
Il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico solo se la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Per maggiori approfondimenti, potete consultare le FAQ pubblicate sul portale sviluppato dal Ministero del lavoro e Mefop di cui a questo link
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell'adesione automatica decorrono dalla data di assunzione, che pertanto coincide con la data di adesione.
Per maggiori approfondimenti, potete consultare le FAQ pubblicate sul portale sviluppato dal Ministero del lavoro e Mefop di cui a questo link
L’azienda consegna al lavoratore la modulistica prevista per la destinazione del TFR (il nuovo modulo definito con decreto interministeriale Lavoro-MEF, che aggiorna l'attuale modello «TFR2»; il decreto è in corso di emanazione), ne tiene traccia e ne rilascia copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall'assunzione scatta l'adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti che abbiano in essere un fondo pensione a cui si siano precedentemente iscritti con TFR totale o parziale.
Per maggiori approfondimenti, potete consultare le FAQ pubblicate sul portale sviluppato dal Ministero del lavoro e Mefop di cui a questo link
Le principali differenze tra le due tipologie di adesione sono sintetizzate nella tabella comparativa riportata di seguito:
| Caratteristica | Meccanismo attuale (fino al 30/06/2026) | Nuovo meccanismo (dall'01/07/2026) |
| Tempo di scelta | 6 mesi | 60 giorni |
| Oggetto del versamento | Solo TFR | Contribuzione piena (TFR + datore + lavoratore) |
| Decorrenza economica | Dal 7° mese in poi | Dalla data di assunzione |
| Comparto di default | Comparto Garantito | Linea coerente con il profilo/età |
| Fondo Tesoreria INPS | Regolato dalla L. 296/2006 | Modificato dalla L. Bilancio 2026 |
Per assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2026, il periodo di prova segue le regole di cui all’art. 5 dello Statuto Fonchim.
Per assunzioni successive al 1° luglio 2026, in caso di adesione automatica – in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione –, l’adesione deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l'adesione automatica non si considera perfezionata.
Per maggiori approfondimenti, potete consultare le FAQ pubblicate sul portale sviluppato dal Ministero del lavoro e Mefop di cui a questo link
Per assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2026, consultate le regole di cui all’art. 5 dello Statuto Fonchim.
Per assunzioni successive al 1° luglio 2026, l’adesione automatica può operare anche nei rapporti a tempo determinato, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall'assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l'automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
Per maggiori approfondimenti, potete consultare le FAQ pubblicate sul portale sviluppato dal Ministero del lavoro e Mefop di cui a questo link
