Novità da Fonchim I chiarimenti del Ministero

Novità da Fonchim

I chiarimenti del Ministero

Il Sole 24 Ore


Pubblichiamo le domande e le risposte diramate ieri dal ministero del Lavoro sul Tfr nei fondi pensione.

ADESIONE - È obbligatorio aderire a una forma pensionistica complementare? No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 252/05, libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del Tfr: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. - Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part time a quale forma pensionistica collettiva può aderire? Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea a una pluralità di forme pensionistiche complementari. - È possibile dopo l'adesione a una forma pensionistica complementare recedere rinunciando completamente alla realizzazione delle finalità previdenziali? No. L'adesione a una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa in altre parole che successivamente all'adesione, se è possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo. - Le forme pensionistiche già operanti alla data del 31 dicembre 2006 possono raccogliere nuove adesioni a decorrere dal 1º gennaio 2007? Sì, a condizione che abbiano comunicato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) di aver provveduto agli adempimenti necessari per rendere la forma pensionistica in oggetto conforme alle nuove disposizioni introdotte con il decreto 252/05. L'adesione, però, si perfeziona solo in seguito al provvedimento con cui la Covip approva gli adempimenti. A tale riguardo nel modulo di adesione deve essere specificato che le adesioni vengono acquisite nelle more del procedimento di approvazione delle modifiche da parte di Covip. - Da quando è possibile raccogliere i contributi con riferimento alle nuove adesioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2006? Il versamento dei contributi del Tfr in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31 dicembre2006 è possibile solo dal 1º luglio 2007 anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 giugno 2007 sempre sotto la condizione che la forma pensionistica in oggetto abbia ricevuto la necessaria approvazione da parte della Covip. Di tale situazione devono dare evidenza anche i moduli di adesione. - Da quando è possibile raccogliere i contributi per i lavoratori e i liberi professionisti con riferimento alle nuove adesioni avvenute successivamente al 31dicembre 2006? Solo per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il versamento dei contributi in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31 dicembre 2006 è possibile a decorrere dal momento in cui la forma pensionistica in oggetto riceve la necessaria approvazione da parte della Covip. - Cosa succede in caso di adesione a una forma pensionistica che non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 l'approvazione della Covip? Se la forma pensionistica complementare non riceve entro il 30 giugno 2007 la necessaria approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), i soggetti iscritti al 31 dicembre 2006 possono trasferire l'intera posizione individuale presso altra forma approvata anche se non è trascorso il periodo minimo di iscrizione di due anni mentre i soggetti che si siano iscritti successivamente al 31 dicembre 2006 possono aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della Covip.

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