Chi siamo Quali vantaggi ho Assicurazione caso morte e invalidità permanente

Chi siamo

Assicurazione caso morte e invalidità permanente

Il rinnovo contrattuale, avvenuto a maggio 2006, del Contratto Collettivo del settore chimico-farmaceutico (nella parte quinta, dedicata alla previdenza complementare) ha stabilito che per ogni iscritto al Fondo, a partire dal 1° gennaio 2007, venisse attivata una copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente.

Per iscritto al Fondo si intende l'associato che versi a Fonchim il TFR (nella misura che decide di scegliere), la quota di competenza del lavoratore e la conseguente quota di competenza del datore di lavoro. Coloro che versano solo il TFR non hanno diritto alla copertura.

Da allora, uno dopo l'altro, anche i Contratti Collettivi degli altri settori cui si applica Fonchim hanno introdotto un'analoga previsione.

Fonchim ha quindi stipulato un'apposita Convenzione con una Compagnia Assicurativa (attualmente Allianz SpA - scarica la Convenzione Allianz in vigore) che, al verificarsi dell'evento - morte o invalidità - provvede a versare un indennizzo agli aventi diritto.

La copertura viene finanziata attraverso una contribuzione aggiuntiva totalmente a carico delle imprese, pari allo 0,25% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per le aziende appartenenti ai CCNL Chimico-Farmaceutico, Vetro, Lampade, Abrasivi e GPL, e pari allo 0,2% per le aziende appartenenti al CCNL Coibenti. Qui è possibile trovare un riepilogo delle percentuali di versamento suddivise per Contratto Collettivo di appartenenza.

COME FUNZIONA LA COPERTURA ASSICURATIVA?
L’Assicurazione copre idealmente i mancati versamenti del lavoratore dal momento del decesso o dell’invalidità fino al compimento del 60° anno di età. La base di calcolo dell’indennizzo è la retribuzione annua lorda (RAL) percepita dall’Assicurato negli ultimi 12 mesi antecedenti l’evento. In assenza di un’annualità completa di retribuzione, si fa riferimento alla media delle mensilità percepite dall’Assicurato rapportate ad anno.

Attualmente l'assicurazione copre il 22,875% della retribuzione dell’Assicurato, per tutti gli anni mancanti al 60° anno di età, con un minimo del 100% dell'ultima retribuzione annuale.

Solo per le aziende appartenenti al CCNL del settore Coibenti l'assicurazione copre il 18,30% della retribuzione dell’Assicurato, per tutti gli anni mancanti al 60° anno di età, con un minimo del 100% dell'ultima retribuzione annuale.

Per i lavoratori con più di 60 anni di età, l’indennizzo sarà pari al 100% della retribuzione lorda dell'anno lavorativo precedente l'evento assicurato. 

Esempio copertura:
Retribuzione annua: € 30.000
Età al momento del sinistro: 35 
Anni mancanti al compimento del 60°: 25

€ 30.000 * 22,875% = € 6.862,5
Integrazione: € 6.862,5* 25 = € 171.562

L'indennizzo erogato dall'Assicurazione, in questo esempio, è pari a € 171.562.

 

Esempio copertura CCNL Coibenti:
Retribuzione annua: € 30.000
Età al momento del sinistro: 35 
Anni mancanti al compimento del 60°: 25

€ 30.000 * 18,30% = € 5.490
Integrazione: € 5.490 * 25 = € 137.250

L'indennizzo erogato dall'Assicurazione, in questo esempio, è pari a € 137.250.

QUALI SONO GLI EVENTI CHE DANNO ORIGINE ALL’INDENNIZZO?

  • Decesso dell’Assicurato.
  • Invalidità dell’Assicurato, con riconoscimento dello stato d'invalidità da parte dell’Ente Previdenziale di riferimento e conseguente diritto all’assegno ordinario di invalidità - o alla pensione di inabilità - e cessazione del rapporto di lavoro. 

Si ricorda che, ai fini della Convenzione assicurativa:

  • la data dell'evento morte coincide con la data di decesso dell'Assicurato;
  • la data dell'evento invalidità coincide con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE!

EVENTI POST 01/01/2016

Dal 1° gennaio 2016 la Compagnia Assicurativa convenzionata con Fonchim è Allianz SpA.

Quest'ultima, ricorrendone le condizioni, provvede agli indennizzi relativi agli eventi morte e invalidità verificatisi a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2024.

Si ricorda, inoltre, che Allianz SpA presta copertura assicurativa anche a favore degli Assicurati che, già invalidi al 1° gennaio 2016, cessano l'attività lavorativa nel corso di durata della Convenzione.

Nel caso di eventi post 01/01/2016, il modulo di "Richiesta di pagamento della somma assicurata" (da inviare ad Allianz SpA) è disponibile direttamente sul sito del Fondo - sezione modulistica "Fine rapporto" - oppure nel seguito di questa pagina.

EVENTI ANTE 01/01/2016

Per gli eventi morte e invalidità verificatisi entro il 31 dicembre 2015, la Compagnia Assicurativa cui vanno rivolte le richieste di indennizzo è Cattolica Assicurazioni.

Di seguito si riporta il recapito di Fonchim da utilizzare per ottenere il modulo di "Richiesta di pagamento della somma assicurata": cattolicaassicurazioni@fonchim.it.

CHI SONO I BENEFICIARI DELL’INDENNIZZO?

  • In caso di invaliditàl'Assicurato stesso.
  • In caso di decesso, gli eredi ovvero i diversi soggetti, designati dall'Assicurato, aventi titolo al riscatto della posizione previdenziale maturata presso Fonchim.

I beneficiari devono compilare il modulo di richiesta appositamente predisposto (Modulo Allianz), allegare i documenti indicati nello stesso e spedire il tutto alla Compagnia Assicurativa.

Avvertenza: per una verifica più precisa e dettagliata dei termini e delle modalità di funzionamento della copertura assicurativa, si rimanda alla Convenzione in vigore.

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