Conoscere la fiscalità applicata al fondo

COME SONO TRATTATI FISCALMENTE I CONTRIBUTI AL FONDO?

Il contributo a carico del lavoratore, quello dell’azienda e quello assicurativo sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale. Questo beneficio è già applicato mensilmente in busta paga, contestualmente alla trattenuta. 

A QUALE TASSAZIONE È
ASSOGGETTATA LA CONTRIBUZIONE VERSATA DALL'AZIENDA?

La contribuzione dell’azienda è assoggettata al contributo di solidarietà all’INPS (10%) ed è un costo fiscalmente deducibile. Il contributo di solidarietà è a totale carico dell’azienda.

LA QUOTA DI TFR CHE VIENE TRASFERITA DALL'AZIENDA A FONCHIM È ASSOGGETTATA A TASSAZIONE?

La tassazione è rinviata al momento dell’erogazione della prestazione, in modo tale da non intaccare il capitale in fase di accumulo. Questo consente di fare maturare i rendimenti su tutta la posizione.

SE UN LAVORATORE HA GIÀ UNA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE, I VANTAGGI FISCALI RELATIVI AI VERSAMENTI A FONCHIM E ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO CUMULABILI?

Dipende dalla tipologia di assicurazione individuale. Se si tratta delle cosiddette vecchie assicurazioni vita, nelle quali si detrae il 19% del premio versato, le due agevolazioni coesistono: deduzione per Fonchim, detrazione per le polizze.
Se si tratta di un Fondo Pensione Individuale, allora la somma di quanto versato in Fonchim e di quanto versato in altri fondi è deducibile entro il limite massimo di € 5.164,57 (non contribuiscono a raggiungere tale limite le quote di TFR maturando).

COM'È ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA RENDITA VITALIZIA (PENSIONE COMPLEMENTARE)?

  • Per ciò che deriva dai contributi versati entro il 31/12/2000 la rendita vitalizia (pensione complementare) costituisce reddito ai fini fiscali nella misura dell’87,5% del suo ammontare e viene tassata con i criteri applicati al reddito del lavoratore dipendente.
  • Per i contributi versati dal 01/01/2001 la rendita è assoggettata a imposta progressiva solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti e alle quote TFR, con esclusione dei rendimenti.
  • Dall’1/1/2007, quanto versato è tassato con un'aliquota che va dal 15% al 9% in funzione degli anni di permanenza nel Fondo.

CHE TASSAZIONE È APPLICATA AL RISCATTO?

Il principio generale è che la tassazione di favore è applicata al momento del pensionamento o in caso di eventi lavorativi sfortunati (procedura licenziamento collettivo - già mobilità -, cassa integrazione).
Nel caso di riscatto a seguito di dimissioni volontarie, la tassazione è più elevata.

CHE TASSAZIONE C'È SULL’ANTICIPAZIONE?

L’anticipazione beneficia di una fiscalità di favore, anche in confronto con le aliquote applicate sul TFR aziendale. Il maggior beneficio fiscale è previsto per le richieste generate da spese sanitarie.


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