Cassa integrazione
La Cassa Integrazione comporta la sospensione del rapporto di lavoro e, normalmente, la sospensione della retribuzione a carico dell’impresa e, quindi, anche del versamento della contribuzione a Fonchim.
Al riguardo, però, occorre tenere presente le specifiche norme previste dai C.C.N.L., nonché eventuali accordi aziendali che, superando le disposizioni contrattuali e di legge, prevedano l’obbligo per l’impresa di integrare l’indennità di Cassa Integrazione a carico dell’INPS.
Esaminiamo insieme le diverse casistiche che possono verificarsi.
CONTRIBUTO ADERENTE E CONTRIBUTO AZIENDA
- L’azienda non interviene in alcun modo durante il periodo di Cassa Integrazione.
Il lavoratore riceve soltanto l’indennità di Cassa Integrazione direttamente dall’INPs.
Nessuna contribuzione è dovuta a Fonchim, né da parte dell’impresa né da parte del lavoratore. - L’azienda anticipa al lavoratore unicamente il trattamento di Cassa Integrazione dovuto dall’INPS.
L’azienda dovrà versare a Fonchim una contribuzione direttamente proporzionale al trattamento stesso, tanto per la quota a suo carico, quanto per quella a carico del lavoratore.
Quindi, se l’indennità di Cassa Integrazione è pari all’80% della normale retribuzione, sia il contributo a carico dell’impresa sia quello a carico del lavoratore verrà calcolato su tale 80%. - L’azienda, sulla base di apposito accordo sindacale, si è impegnata ad assicurare ai lavoratori sospesi l’intero trattamento economico che sarebbe loro spettato ove la sospensiva del rapporto di lavoro non fosse intervenuta.
La contribuzione a Fonchim è dovuta integralmente sia per la quota a carico dell’impresa, sia per quella a carico dipendente.
TFR
Laddove il TFR maturi anche in modo figurativo l’azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
CONTRIBUTO ASSICURATIVO
Il versamento è dovuto fino al limite dei 24 mesi successivi al verificarsi dell’interruzione delle altre contribuzioni.
RISCATTO
Durante i periodi di intervento della Cassa Integrazione, purché a zero ore e della durata di almeno 12 mesi, è POSSIBILE RISCATTARE il 50% della posizione maturata.









